Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi Senato della Repubblica

Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi Senato della Repubblica

Tralasciando altre disposizioni di carattere organizzativo ma troppo particolare (biblioteca, pubblicazioni del Consiglio, strumenti d’informatica, ecc.), mi sembra utile riportare con alcune opportune aggiunte informative le norme che riguardano la composizione del Consiglio e la procedura del lavoro a seconda delle varie competenze che sono state affidate al Dicastero. È stabilito all’art. 157 della «Pastor Bonus» che al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi «devono essere sottoposti per la recognitio da parte del Dicastero competente, i decreti generali degli organismi episcopali perché siano esaminati sotto l’aspetto giuridico». È stato detto – anche se il paragone rimane sempre analogico – che il rapporto tra diritto particolare e diritto universale diventa in qualche modo quello che intercorre tra Chiese particolari e Chiesa universale, cosicché, in certa misura, può ripetersi di quella relazione quanto si può dire di questo nesso[35].  https://aqueduct-translations.it Proprio per tale motivo va precisato che l’opera del Consiglio non potrà essere mai un freno allo sviluppo del diritto particolare, la cui congruenza con la legge universale della Chiesa deve tutelare. Sarà piuttosto, un fattore di armonia e di complementarietà, come si spiega anche di seguito. A) Nella «novella» recante sostituzione integrale di un articolo di un atto legislativo previgente, nel quale i commi sono numerati, i commi del nuovo testo sono ugualmente contrassegnati con numeri cardinali. Tale criterio è seguito anche per i commi aggiuntivi inseriti dopo l'ultimo comma o, rispetto all'articolo previgente composto di un comma unico, quando il comma aggiuntivo debba essere inserito dopo detto comma unico.c) Commi aggiuntivi, inseriti in un testo legislativo previgente i commi del quale non siano numerati, non sono numerati. La numerazione va invece apposta quando la nuova formulazione riguardi non singoli commi soltanto, ma un intero articolo del testo previgente. Tuttavia articoli aggiunti o sostituiti nella Costituzione e nei codici che recano commi non numerati non recano i commi numerati.d) Per gli atti legislativi i cui articoli recano commi non numerati, i commi aggiuntivi inseriti da successive «novelle» sono citati con il numero ordinale risultante dalla loro collocazione nella nuova sequenza dei commi; in altri termini la numerazione della sequenza originale dei commi si intende modificata in dipendenza dell'aggiunta dei nuovi commi.

Aspetti generali dell'atto legislativo.

Le regole e raccomandazioni contenute nella circolare si integrano con «le indicazioni sull'istruttoria legislativa in commissione» presenti nelle circolari dei Presidenti delle Camere del gennaio 1997. [39] Infatti, ogni potestà legislativa nella Chiesa «exercenda est modo https://www.aitp.it/ iure praescripto» (CIC can. 135, § 2), e per quanto riguarda le Conferenze episcopali la legge universale ha stabilito delle norme sia sulle materie che possono o debbono essere oggetto di tale legislazione particolare, sia sulle condizioni ad validitatem (CIC can. 455, §§ 1-2). Questa peculiare forma d’interpretazione autentica per modum legis, che non trova adeguato riscontro negli ordinamenti civili, non soltanto ha fondamento in una tradizione millenaria che affonda le sue radici nel diritto romano, ma poggia su solide ragioni dottrinali riguardanti la nozione stessa della legge canonica e della potestà ecclesiastica[13]. [44] Questo criterio generale chiude in certo modo la lunga discussione tra i canonisti circa la potestà legislativa o meno delle Congregazioni della Curia Romana.

Vigenza dell'atto legislativo ed efficacia di singole disposizioni.

135, § 2 la necessaria tutela della gerarchia delle norme nella Chiesa. In un suo commento alla Cost. Questo dovere comunionale, e questa volontà del Capo e dei Membri del Collegio episcopale – specie se sono Pastori di Chiese particolari – di «promuovere la disciplina comune a tutta la Chiesa»[2], mi pare che costituisca la primaria ragione ecclesiologica dell’esistenza del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi; così come il dovere e la volontà di «promuovere e difendere l’unità della fede» ha offerto solido fondamento all’esistenza – già fin dalle riforme di Sisto V, di S. Pio X e di Paolo VI – della Congregazione per la Dottrina della  Fede. [30] Sancito ovviamente nel CIC 1917 (can. 1556) e nel CIC 1983 (can. 1404).

  • Ho voluto comunque sottolineare la parola simile perché, anche se in pratica la finalità è identica (salvaguardare, cioè, il principio della gerarchia delle norme), lo strumento giuridico e l’ampiezza della competenza non sono certamente gli stessi negli ordinamenti statali e nell’ordinamento canonico.
  • Come già fatto rilevare prima, questa assistenza, oltre all’eventuale collaborazione nella preparazione di decreti a carattere legislativo di un Dicastero, per speciale commissione del Legislatore, riguarda sia l’esame dei progetti di decreti generali esecutivi e di istruzioni, che anche gli eventuali dubbi di interpretazione ed applicazione della legge in casi concreti, che gli altri Dicasteri pongono al nostro Consiglio.
  • [40] È questa, come si sa, una questione assai discussa.
  • Gli allegati non contengono nelle note esplicative ulteriori disposizioni sostanziali, che devono invece trovare collocazione nell'articolato.

Ricevuti i voti, il Segretario convoca la Consulta, inviando simultaneamente e con sufficiente anticipo la relativa documentazione. Il Pontificio Consiglio ha un Regolamento proprio, approvato dalla Segreteria di Stato. Questo Regolamento integra, come previsto dalla Cost. «Pastor Bonus»[47] il “Regolamento Generale della Curia Romana” del 1 luglio 1999, alle cui norme si rimanda in tutto ciò che riguarda l’assunzione e le attribuzioni specifiche del personale, la procedura generale del lavoro, ecc. Certamente, come è stato opportunamente fatto notare, «il Papa può affidare a qualche dicastero o gruppo di persone la preparazione dei testi legislativi, ma chi dà loro forza di legge è solo, e personalmente, il Papa»[45]. I termini attinti dal linguaggio giuridico o da un linguaggio tecnico sono impiegati in modo appropriato, tenendo conto del significato loro assegnato dalla scienza o tecnica che li concerne. Noi siamo ovviamente disposti ad evitare – tramite l’accurata procedura prevista nel Regolamento del Consiglio – che il fatto di non seguire la via giudiziaria non rappresenti una minore garanzia sia di prudenza nell’ammettere gli esposti o le segnalazioni che vengano presentati dagli aventi diritto, sia di profondità ed equanimità dello studio che dovrà essere fatto nei singoli casi. Peraltro anche lo studio fatto in sede giudiziaria comporta sostanzialmente una interpretazione della legge, e le sentenze altro non sono che interpretazioni autentiche a carattere particolare. Forse non sarà superfluo aggiungere, a scanso di eventuali equivoci, che l’inserimento istituzionale del Consiglio nel processo di revisione dei decreti generali delle Conferenze episcopali ha un carattere di servizio, che in nulla pregiudica la legittima autonomia e la potestà legislativa ad normam iuris[39] di detti organismi, indipendentemente dalla considerazione di quali siano dal punto di vista dottrinale l’origine e la natura – propria o delegata – della medesima potestà[40]. Il Consiglio, cioè, collabora semplicemente nel compito di rivedere tali decreti, affinché essi adempiano nel miglior modo possibile la loro finalità di completare la legge universale e di adattarla alle specifiche necessità pastorali delle relative Chiese particolari. All'inizio di ciascun allegato è citato l'articolo (o il primo articolo) che rinvia all'allegato stesso (tranne che nel caso di allegato contenente le modificazioni apportate in sede di conversione a decreti-legge). Gli allegati non contengono nelle note esplicative ulteriori disposizioni sostanziali, che devono invece trovare collocazione nell'articolato. L’esame circa la congruenza legislativa di un dato provvedimento con la legge universale sarà fatto sul testo autentico dello stesso provvedimento, richiesto, se del caso, a chi lo ha emanato e al Dicastero competente ratione materiae, tutte quelle notizie che si ritenessero opportune in ordine all’esame della questione. Articolo 17 - I quesiti posti al Consilio che non riguardino l’interpretazione della legge, ma piuttosto la sua retta applicazione, vengono di norma trasmessi al Dicastero competente ratione materiae, corredati, se necessario, del parere del Consiglio. Al richiedente si dà notizia dell’avvenuta trasmissione. La Corte Costituzionale valuta la costituzionalità dei decreti in caso di conflitti o dubbi sulla legittimità. P.A. Bonnet, «La Codificazione canonica nel sistema delle fonti tra continuità e discontinuità», in AA.VV., Perché un codice nella Chiesa, Bologna 1984, p. 105. Sono invitati alla Consulta almeno sei Consultori – compresi quelli che hanno redatto i voti per le questioni in studio –, ed eventualmente anche qualche Collaboratore esterno particolarmente esperto in qualcuna delle materie da trattare. L’Officiale a ciò incaricato redigerà accurato verbale della discussione e delle conclusioni raggiunte nella Consulta. «Articolo 15 - § 1. Il Consiglio risponde in forma ufficiale ai quesiti presentati dai Dicasteri della Curia Romana, dagli Organismi episcopali, dagli Ordinari latini e dai Gerarchi orientali.